Lo Statuto è stato approvato dai soci fondatori il 4 maggio 1987. Un primo aggiornamento è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci riunita a Zelarino (VE) il giorno 11 aprile 1992. Lo Statuto è stato aggiornato ulteriormente dall’Assemblea Straordinaria dei soci riunita a Zelarino di Mestre il 25 aprile 2006 e a Trieste il 15 giugno 2019 per adeguarlo alla nuova normativa del Terzo Settore.
Il 5 giugno 2023 lo Statuto è stato ulteriormente modificato in seguito alla fusione dell’ACCRI con l’associazione Acqua per la Vita – WFL.
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE.
E’ costituita l’associazione denominata “Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale per una Cultura di Solidarietà tra i popoli – ACCRI – ODV (Organizzazione di volontariato)”.
L’Associazione ha sede nel Comune di Trieste.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, individua l’indirizzo della sede dell’associazione nell’ambito territoriale del suddetto Comune, nonché istituisce sedi distaccate che contribuiscono alla vita associativa determinandone l’autonomia amministrativa e organizzativa.
L’Associazione, una volta perfezionata l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assumerà la seguente denominazione “Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale per una Cultura di Solidarietà tra i popoli-ACCRI – ODV (Organizzazione di volontariato) e ETS (ente del terzo settore)”.
SCOPI E FINALITA’
L’Associazione, non ha scopo di lucro, si prefigge la promozione della solidarietà tra i popoli:
- è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- si ispira all’azione e alla testimonianza di Gesù Cristo per essere segno concreto di autentica speranza per i poveri;
- si pone nella linea della condivisione, con particolare riferimento ai Paesi poveri del mondo;
- intende cooperare per uno sviluppo integrale della persona e della società nel segno della giustizia e della solidarietà;
- si impegna a scoprire, valorizzare e sviluppare i valori presenti nelle popolazioni con le quali intreccia la sua azione;
- si esprime attraverso progetti che corrispondano ad una concreta e valida presenza solidale nei Paesi poveri e che in Italia stimolino un coinvolgimento della nostra società per una modifica della mentalità e delle strutture che creano dipendenza e asservimento.
L’Associazione svolge la sua attività in modo prevalente nei confronti dei terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.
ATTIVITA’
Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all’articolo 2 e, nello spirito di servizio a favore della collettività, l’Associazione svolge, nel rispetto delle condizioni, abilitazioni e requisiti previsti dalla normativa vigente, le seguenti attività di interesse generale, come ora individuate dall’articolo 5, comma 1, del codice del terzo settore. Nell’ambito della:
- lettera i) del predetto articolo 5: l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale nello spirito dei principi di solidarietà tra i popoli, stabiliti dalle Nazioni Unite, illustrati nei documenti pontifici e ribaditi nell’art. 1 della Legge 125/2014.
- lettera d) del predetto articolo 5: la formazione dei volontari per il servizio nella cooperazione internazionale con le comunità dei Paesi in via sviluppo e formazione professionale degli operatori locali;
- lettera n) del predetto articolo 5: la cooperazione allo sviluppo attraverso iniziative volte a realizzare progetti che contribuiscano alla promozione della pace e della giustizia e alla creazione di relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.
L’attività di cui al punto 3. si svolge in particolare attraverso:
- il sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali con l’impiego di volontari ed esperti, negli ambiti agricolo, ambientale e socio-educativo con particolare attenzione agli obiettivi di sviluppo sostenibili stabiliti dall’ONU ed in armonia con i programmi generali di sviluppo delle Autorità locali nei PVS;
- il sostegno e la collaborazione con altre realtà per attività di educazione e informazione svolte nell’ambito o a favore di filiere nel commercio equo e solidale in un’area economica svantaggiata; l’accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti; la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza; la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.
Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- organizzare la formazione di operatori i quali, ispirandosi agli ideali della carità e della condivisione evangelica, si impegnino a lavorare come volontari nei Paesi in via di sviluppo per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;
- sviluppare la formazione professionale nei Paesi in via di sviluppo degli operatori locali per facilitare una loro diretta assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
- accompagnare i volontari che operano nei Paesi in via di sviluppo con iniziative atte a sostenere concretamente la loro attività ed a favorire il loro reinserimento al rientro dal servizio;
- promuovere il volontariato internazionale.
L’associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul terzo settore.
L’attività è svolta in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni, servizi o mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.
VOLONTARIATO
L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione unicamente le spese vive, effettivamente sostenute, per l’attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
Ai volontari impiegati all’estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, non si applicano le disposizioni del precedente comma 1, ma quanto previsto dal contratto di volontariato internazionale.
L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta.
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell’Associazione;
- erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente;
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, costituito da tutti i documenti previsti dalla legge, e ove necessario il bilancio sociale e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea degli associati la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro il mese di aprile dell’anno successivo, con le modalità dell’art. 10 comma 4.
Il bilancio e ove necessario il bilancio sociale è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ASSOCIATI
Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
La sottoscrizione della domanda di associazione implica l’accettazione incondizionata delle norme statutarie dell’Associazione.
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività.
In particolare gli associati hanno diritto:
- di conoscere le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall’Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presso la Sede dell’Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
In particolare gli associati sono obbligati:
- all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento, nei termini stabiliti dall’Assemblea, della quota associativa che in nessun caso può essere restituita.
In particolare gli associati si impegnano:
- a partecipare attivamente alla vita associativa e alle iniziative promosse o sostenute dall’Associazione;
- a curare la formazione e l’aggiornamento personale per essere capace di: cogliere le problematiche relative agli squilibri del contesto mondiale e contribuire con competenza alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
- a mettere a disposizione dell’Associazione, in spirito di servizio, secondo le proprie forze e capacità, quanto è necessario alla vitalità dell’Associazione medesima.
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
L’ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall’Assemblea.
Avverso l’eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all’interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso il ricorso all’Assemblea, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L’Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.
La qualità di associato è intrasmissibile.
La qualità di associato si perde per:
- decesso;
- recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso;
- esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi i termini stabiliti, dopo il sollecito di messa in regola.
L’esclusione o la decadenza degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la deliberazione l’associato può ricorrere all’Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- ove necessario l’Organo di Controllo.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione che ne regola l’attività.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. Esso accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell’Assemblea, convalida i risultati delle votazioni. L’Assemblea elegge inoltre un segretario, a meno che non sia obbligatorio l’intervento di un notaio.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci almeno una volta all’anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è inoltrata per iscritto, con lettera raccomandata A.R., o anche in forma telematica, con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto la riunione e deve contenere il luogo, la data, l’orario della prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno. La seconda deve avere luogo in data o orario diversi dalla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e tutti gli amministratori e ove esistente l’organo di controllo e/o revisore legale.
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
Gli associati possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l’identità.
Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti gli associati, anche quelli assenti o dissenzienti.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio gestionale.
L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti al libro soci ed aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e ove previsto il bilancio sociale,
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne approvato il numero ed eventualmente li revoca;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;
- nomina ed eventualmente revoca l’organo di controllo e conferisce l’incarico di revisione legale dei conti, stabilendo l’eventuale compenso, nel caso siano soggetti esterni all’Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale;
- delibera sulla costituzione di sedi distaccate o di gruppi locali;
- delibera sui ricorsi, nel caso di rigetto di domande di ammissione di nuovi associati e sull’esclusione degli associati;
- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame, dal Consiglio Direttivo o, per competenza, dall’Atto costitutivo, dallo Statuto o dalla Legge;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni dell’Assemblea, curato dal Presidente del Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’ art. 10, comma 4. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, salvo che si tratti di deliberare lo scioglimento dell’associazione o la devoluzione del patrimonio, essendo richiesto in tali ipotesi il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea straordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti:
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera la trasformazione, fusione, scissione dell’ente;
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino ad un massimo di nove consiglieri eletti, tra gli associati, dall’Assemblea e durano in carica tre anni; gli amministratori sono rieleggibili.
Si applica comunque l’articolo 2382 del Codice Civile.
L’Assemblea che procede alla elezione del Consiglio, con scrutinio segreto, ne determina preliminarmente il numero dei componenti.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei primi candidati non eletti.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell’intero organo entro il termine massimo di tre mesi.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea e dalla normativa vigente.
Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente.
La funzione di segretario verbalizzante può essere svolta da uno dei presenti alla riunione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l’ora della seduta e l’ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.
Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca l’Organo di Controllo e, se è necessario, esperti esterni o rappresentanti di comitati interni, senza diritto di voto.
I verbali delle sedute del Consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservate agli atti.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio, e ove previsto il bilancio sociale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sull’esclusione dei soci;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
- determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate;
- ha facoltà di costituire Comitati, composti da soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;
- ha facoltà di assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio.
PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; deve essere scelto in base ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da reti di organizzazioni del terzo settore.
Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l’esterno; per quanto riguarda l’organizzazione interna ha le seguenti mansioni:
- sovrintende a tutte le attività dell’Associazione;
- presiede l’Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea;
- cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 (trenta) giorni.
Nell’esercizio del potere di rappresentanza in particolare il Presidente inoltra istanze in favore dell’Associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria, nonché ha la facoltà di aprire conti correnti bancari e compiere atti di amministrazione in genere. Lo stesso ha la facoltà di conferire procure per singoli atti e/o operazioni.
ORGANO DI CONTROLLO
L’Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, avente i requisiti di legge.
L’organo di controllo può essere composto da associati o da soggetti esterni aventi i requisiti di legge. Nell’esercizio delle funzioni previste dalla legge svolge in particolare i seguenti compiti:
- vigilare sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- di attestare, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge;
- di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro).
L’organo di controllo redige un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull’Associazione e dove sono riportate le relazioni ai bilanci.
Nel caso in cui l’Organo di controllo sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
L’Organo di controllo dura in carica per 3 (tre) anni. I componenti possono essere rinominati. L’incarico è gratuito se è svolto da associati mentre se svolto da soggetti esterni si applica quanto previsto dalla legge.
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Nelle ipotesi previste dalla normativa vigente l’Assemblea degli associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, può assegnare all’Organo di controllo, collegiale o monocratico, l’esercizio della revisione legale dei conti, purché sussistano i requisiti di legge.
L’incarico è gratuito se è svolto da associati mentre se svolto da soggetti esterni si applica quanto previsto dalla legge.
DURATA E SCIOGLIMENTO
L’associazione ha durata illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall’Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell’Associazione stessa, nel rispetto e con le procedure previste dalla normativa vigente.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme di settore, il codice del terzo settore e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia e il codice civile e le disposizioni di attuazione.